Buoni Pasto:
ristoratori sul piede di guerra
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha
annullato in parte, con sentenza n. 572/2007, il Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2005, in materia
di regolamentazione del servizio sostitutivo di mense, decreto sul
quale
Fiesa-Confesercenti
(il sindacato che raccoglie gli alimentaristi) a lungo ha lavorato di concerto con le altre associazioni e con il
Ministero delle Attività produttive, ora Ministero dello Sviluppo
Economico.
La sentenza del Tribunale Amministrativo produce effetti negativi e
deleteri per il settore e mette in discussione l’impianto stesso del
provvedimento, il suo equilibrio e il delicato meccanismo di
funzionamento e richiede pertanto un nostro intervento legale di tutela
delle categorie interessate.
Il provvedimento che esce dalla sentenza stravolge il testo emanato dal
DPCM.
In particolare, salta il sistema previsto all’art. 6, recante la
disciplina dei criteri per l'aggiudicazione delle gare, ai sensi del
quale come si ricorderà, gli appalti avrebbero dovuto essere
aggiudicati mediante la valutazione sia del prezzo più basso sia del
progetto tecnico, dei tempi di rimborso dei buoni pasto agli esercizi
convenzionati, e dunque dei termini di pagamento e, infine, mediante la
valutazione della rete
distributiva degli esercizi convenzionati, al fine di garantire un più
adeguato servizio al consumatore.
Il Tribunale non si è reso conto che il complesso meccanismo costruito
con il DPCM era di assoluto vantaggio per il consumatore finale,
sia in termini di costi del servizio, sia di qualità del servizio
stesso in quanto finalizzato a far crescere e premiare la maggior
offerta presente sul territorio.
Ulteriori novità negative derivanti dagli effetti della sentenza
riguardano la facoltà di emettere i buoni pasto anche per Società con
capitale inferiore a 750.000 euro senza che la stessa debba più essere
certificata da una società di revisione. E’ di facile comprensione che
tutto questo espone il sistema a rischi aggiuntivi e non valutabili.
Altro grave effetto è la disposizione della sentenza che annulla
l’obbligo della forma scritta delle convenzioni. Ne deriva che tra
società di emissione ed esercizi commerciali non saranno obbligatori
contratti in forma scritta, con gravi carenze sul fronte della certezza
degli obblighi delle parti e delle responsabilità.
Infine, sui termini di pagamento delle fatture agli esercenti, la
sentenza prevede che le modalità e i termini di pagamento potranno
essere concertati tra le parti, in deroga ai 45 giorni previsti dal DPCM, che rappresentava un termine entro il quale saldare il dovuto da
parte delle società emettitrici che generalmente tendono a diluire e
dilatare tali termini, cosa che in assenza di un termine inevitabilmente
accade.
L’insieme delle decisioni contenute nella sentenza appaiono, dunque,
assai gravi e tali che non lasciano altra strada che all’impugnazione
della sentenza presso il Consiglio di Stato, procedura che Fiesa
Confesercenti ha già avviato.
(21 febbraio 2007)
Home
Buonristorante.it proposte per esperienze gastronomiche nella Provincia
Bella di Pesaro e Urbino
Iscriviti alla News-Letter di Buonristorante.it
Redazione: Giovanni Belfiori / Brigida Gasparelli