Buoni Pasto:
ristoratori sul piede di guerra

 

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha annullato  in parte, con sentenza n. 572/2007, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2005, in materia di  regolamentazione del servizio sostitutivo di mense, decreto sul quale Fiesa-Confesercenti (il sindacato che raccoglie gli alimentaristi) a lungo ha lavorato di concerto con le altre associazioni e con il Ministero delle Attività produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico.

La sentenza del Tribunale Amministrativo produce effetti negativi e deleteri per il settore e mette in discussione l’impianto stesso del provvedimento, il suo equilibrio e il delicato meccanismo di funzionamento e richiede pertanto un nostro intervento legale di tutela delle categorie interessate.

Il provvedimento che esce dalla sentenza stravolge il testo emanato dal DPCM. In particolare, salta il sistema previsto all’art. 6, recante la disciplina dei criteri per l'aggiudicazione delle gare, ai sensi del quale come si ricorderà, gli  appalti avrebbero dovuto essere aggiudicati mediante la valutazione  sia del prezzo più basso sia del  progetto tecnico, dei tempi di rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati, e dunque dei termini di pagamento e, infine, mediante la valutazione della rete distributiva degli esercizi convenzionati, al fine di garantire un più adeguato servizio al consumatore.

Il Tribunale non si è reso conto che il complesso meccanismo costruito con il DPCM era  di assoluto vantaggio per il consumatore finale, sia in termini di costi del servizio, sia di qualità del servizio stesso in quanto finalizzato a far crescere e premiare la maggior offerta presente sul territorio.

Ulteriori novità negative derivanti dagli effetti della sentenza riguardano la  facoltà di emettere i buoni pasto anche per  Società con capitale inferiore a 750.000 euro senza che la stessa debba più essere certificata da una società di revisione. E’ di facile comprensione che tutto questo espone il sistema  a rischi aggiuntivi e non valutabili.

Altro grave effetto è la disposizione della sentenza che annulla l’obbligo della forma scritta delle convenzioni. Ne deriva che tra società di emissione ed esercizi commerciali non saranno obbligatori contratti in forma scritta, con gravi carenze sul fronte della certezza degli obblighi delle parti e delle responsabilità.

 Infine, sui termini di pagamento delle fatture agli esercenti, la sentenza prevede che le modalità e i termini di pagamento potranno essere concertati tra le parti,  in deroga ai  45 giorni previsti dal DPCM, che rappresentava un termine entro il quale saldare il dovuto da parte delle società emettitrici che generalmente tendono a diluire e dilatare tali termini, cosa che in assenza di un termine inevitabilmente accade.

L’insieme delle decisioni contenute nella sentenza appaiono, dunque, assai gravi e tali  che non lasciano altra strada che all’impugnazione della sentenza presso il Consiglio di Stato, procedura che Fiesa Confesercenti ha già avviato.

(21 febbraio 2007)

Home

Buonristorante.it proposte per esperienze gastronomiche nella Provincia Bella di Pesaro e Urbino

Iscriviti alla News-Letter di Buonristorante.it

Redazione:
Giovanni Belfiori / Brigida Gasparelli